Corte costituzionale

Sentenza n. 64/2015

Corte cost., sent. 17 aprile 2015, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/2015
Data di deposito
17 aprile 2015
Data di decisione
10 marzo 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:64

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Abruzzo n. 26 del 28 aprile 2014
  • art. 2, comma 4, testo originario,anteced. modifica apportata dall'art.1 L. Reg.Abruzzo 12.11.2014,n.40, legge della Regione Abruzzo n. 26 del 28 aprile 2014
  • art. 2, comma 5, testo originario,anteced. modifica apportata dall'art.1 L. Reg.Abruzzo 12.11.2014,n.40, legge della Regione Abruzzo n. 26 del 28 aprile 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38321

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 Cost., in quanto provvedimento adottato dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura, in assenza dei presupposti di indifferibilità e di urgenza necessari per l'esercizio del potere legislativo regionale. Lo Statuto della Regione Abruzzo, all'art. 86, comma terzo, lett. a ), disciplina l'adozione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio degli interventi che presentano il carattere dell'urgenza e della necessità, quale ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali. Il ricorrente è incorso in un erroneo presupposto interpretativo in ordine alla portata precettiva dello Statuto regionale, enfatizzando il requisito della necessità ed urgenza quale unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di prorogatio . Peraltro, dall'esame dei lavori preparatori è possibile ricondurre la normativa impugnata al novero degli interventi che si rendono comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, così sussistendo i requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo. - Sulla regolamentazione dell'istituto della prorogatio dei Consigli regionali antecedentemente alla l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, v. le citate sentenze nn. 515/1995 e 468/1991. - Sul quadro normativo dell'istituto della prorogatio dei Consigli regionali a seguito della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, v. la citata sentenza n. 68/2010. - Sulla competenza dello statuto regionale in relazione all'eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, v. la citata sentenza n. 196/2003. Sull'istituto della prorogatio , v. le citate sentenze nn. 55/2015, 44/2015, 181/2014, 68/2010 e 196/2003. Sul limite per gli organi in prorogatio di invadere il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale, v. le citate sentenze nn. 55/2015 e 44/2015.

Massima n. 38322

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s) , Cost., l'art. 2, commi quarto e quinto, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (nel testo originario antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge regionale n. 40 del 2014), che disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P. In particolare, la norma impugnata prevede una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, senza la garanzia di un adeguato coinvolgimento finalizzato al raggiungimento di un accordo. La mancata o non adeguata partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica determina l'evidente contrasto con la normativa statale, che specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è, infatti, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. - Sulle condizioni necessarie ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 2/2015, 269/2014, 108/2014, 97/2014 e 272/2013. - Sulla partecipazione ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 194/2014, 211/2013 e 235/2011. - Sul valore imprescindibile dell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 197/2014, 193/2010, 272/2009 e 182/2006. - Sulle conseguenze della generale esclusione o della previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, v. la citata sentenza n. 437/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), nel testo originario, antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge reg. Abruzzo n. 26 del 2014, proposta - in riferimento all'art. 123 della Costituzione, per violazione dell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo) - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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