Corte costituzionale

Sentenza n. 55/2015

Corte cost., sent. 31 marzo 2015, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/2015
Data di deposito
31 marzo 2015
Data di decisione
10 marzo 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 6, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 9, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 10, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 14, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 15, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 17, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 18, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 19, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 6, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 15, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 17, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 10, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 12, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 13, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 14, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 12, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 28 aprile 2014
  • art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014
  • art. 9, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38307

È inammissibile, per censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ) e 3 Cost., in quanto prevede che, «al fine della tutela e della valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa». Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena di inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione. - Sulla necessaria corrispondenza tra deliberazione mediante la quale si determina l'impugnazione e contenuto del ricorso, v. la citata sentenza n. 309/2013.

Massima n. 38308

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23, ad eccezione dell'art. 12, per violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto ex art. 123 Cost. e per assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa ex art. 86, terzo comma, lett. a ) dello statuto regionale, che circoscrive i poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato ai soli interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. Nella fase di prorogatio , infatti, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; pertanto, anche in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Essi, inoltre, devono astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. - Sull'istituto della prorogatio , v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2003. - Sull'attenuazione dei poteri dell'organo in regime di prorogatio , v. la citata sentenza n. 468/1991.

Massima n. 38309

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, ad eccezione dell'art. 11, per violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto ex art. 123 Cost. e per assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa ex art. 86, terzo comma, lett. a ) dello statuto regionale, che circoscrive i poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato ai soli interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. Nella fase di prorogatio , infatti, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; pertanto, anche in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Essi, inoltre, devono astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. - Sull'istituto della prorogatio , v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2003. - Sull'attenuazione dei poteri dell'organo in regime di prorogatio , v. la citata sentenza n. 468/1991.

Massima n. 38310

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 ed degli artt. 9 e 11 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, impugnati, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa. Le disposizioni censurate, infatti, sono state adottate sul presupposto dell'urgenza dell'intervento, espressamente menzionato nel caso dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 ed implicitamente desumibile in relazione all'art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014.

Massima n. 38311

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 9 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 che dispone una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale). (Restano assorbite le ulteriori censure)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, ad eccezione dell'art. 12; nonché l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell'art. 11;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con in ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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