Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2015
Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2015
- Data di deposito
- 26 marzo 2015
- Data di decisione
- 25 febbraio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:48
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38292
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod.proc.pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416- bis cod.pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infatti, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. Il mero contesto mafioso in cui si colloca la condotta criminosa addebitata all'indiziato, ove non sia sorretto dall'appartenenza al sodalizio criminoso, non basta ad offrire una congrua "base statistica" alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura massima della custodia cautelare in carcere. - Sui limiti all'introduzione di presunzioni assolute, v. la citata sentenza n. 139/2010. - Sulla presunzione assoluta che sorregge l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a talune fattispecie di reato e sulle conseguenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011 e 265/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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