Corte costituzionale

Sentenza n. 48/2015

Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/2015
Data di deposito
26 marzo 2015
Data di decisione
25 febbraio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:48

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38292

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod.proc.pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416- bis cod.pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infatti, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. Il mero contesto mafioso in cui si colloca la condotta criminosa addebitata all'indiziato, ove non sia sorretto dall'appartenenza al sodalizio criminoso, non basta ad offrire una congrua "base statistica" alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura massima della custodia cautelare in carcere. - Sui limiti all'introduzione di presunzioni assolute, v. la citata sentenza n. 139/2010. - Sulla presunzione assoluta che sorregge l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a talune fattispecie di reato e sulle conseguenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011 e 265/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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