Corte costituzionale
Sentenza n. 37/2015
Corte cost., sent. 17 marzo 2015, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/2015
- Data di deposito
- 17 marzo 2015
- Data di decisione
- 25 febbraio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 24, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
- art. 1, comma 14, decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013
- legge n. 15 del 27 febbraio 2014
- art. 1, comma 8, decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38273
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento del soggetto che, nel giudizio a quo , si sia costituito solo dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, non avendo, altresì, la qualità di terzo portatore di un interesse qualificato. Secondo costante giurisprudenza, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale delle sole parti del giudizio principale e dei terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v. le citate sentenze nn. 138/2010, 293/2011, 162/2014 e le ordinanze nn. 150/2012, 156/2013, 240/2014. Sulla incidenza solo indiretta ed eventuale dei rapporti sostanziali dedotti in causa sugli interessi della collettività, v. la citata sentenza n. 420/1994 Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale del soggetto che si sia costituito nel giudizio a quo dopo la sollevazione della questione, v. le sentenze nn. 315/1992 e 223/2012 e l'ordinanza n. 295/2008.
Massima n. 38274
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 26 aprile 2012, n. 44 in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti. La disposizione impugnata viola la regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. L'assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario può avvenire solo ricorrendo alla reggenza, quale istituto che serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili ed a cui è possibile ricorrere a condizione che sia stata avviata la procedura per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono caratteristiche essenziali dell'istituto. Per contro, la norma impugnata, pur avendo cura di esibire il carattere della temporanietà, consente il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni vacanti sino all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali. Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, delle procedure concorsuali si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando perché tra il completamento delle procedure concorsuali e l'assunzione dei vincitori può trascorrere anche un notevole lasso temporale. In questo senso, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere certo, preciso e sicuro, in contraddizione con l'affermata temporaneità. Inoltre, la regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni non è soddisfatta dal rinvio che la norma impugnata opera all'art. 19, comma 1- bis , del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari sono attribuiti con apposita procedura selettiva. La norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posti che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono, dunque, assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. Sulla delimitazione del thema decidendum ad opera dell'ordinanza di rimessione, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 50/2010, 227/2010, 275/2013, 198/2014 e 211/2014. Sulla riconducibilità alla regola del pubblico concorso del passaggio ad una fascia funzionale superiore, v. ex plurimis le sentenze nn. 194/2002, 293/2009, 150/2010, 7/2011 e 217/2012. Sull'inapplicabilità dell'interpello laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente, v. la citata sentenza n. 17/2014. Sulla necessità che gli incarichi dirigenziali siano attribuiti attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, v. le citate sentenze nn. 453/1990, 293/2009, 149/2010, 150/2010 e 217/2012.
Massima n. 38275
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15. Tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono ad integrare la disciplina dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Non osta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la natura sopravvenuta rispetto al giudizio a quo delle suddette disposizioni in quanto la valutazione svolta ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale. Sul rapporto tra illegittimità costituzionale consequenziale e giudizio di rilevanza delle norme ai fini della decisione nel processo principale, v. la citata sentenza n. 214/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015ORDINANZARilevato che nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 26 novembre 2013 (reg. ord. n. 9 del 2014), è intervenuto, con atto depositato il 3 marzo 2014, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori);che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);che, in questo caso, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla posizione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, i quali non hanno alcuna incidenza diretta sulla posizione giuridica del Codacons;che, inoltre, i rapporti sostanziali dedotti in causa solo in via indiretta ed eventuale possono riguardare gli interessi della collettività indistinta dei consumatori, che il Codacons si propone di rappresentare (v. sentenza n. 420 del 1994 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 novembre 1994);che, infine, pur avendo il Codacons presentato, in data 20 febbraio 2014, richiesta di intervento nel giudizio principale, è inammissibile, nel giudizio costituzionale in via incidentale, l'intervento del soggetto che, nel giudizio a quo, si sia costituito soltanto dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 223 del 2012, ordinanza n. 295 del 2008, sentenza n. 315 del 1992).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori).F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze