Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2015
Corte cost., sent. 22 dicembre 2015, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2015
- Data di deposito
- 22 dicembre 2015
- Data di decisione
- 1° dicembre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38678
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, Cost., l'art. 41, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale ma comprese le Regioni, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal d.lgs. n. 231 del 2001, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello di riferimento. La norma impugnata ha una finalità che legittimamente può essere perseguita dal legislatore statale anche nei rapporti con le Regioni. La fissazione di un termine - aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'art. 4 del citato d.lgs.- per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e la previsione di una sanzione, per il caso in cui l'ente pubblico abbia tempi medi nei pagamenti superiori a quel termine, non rappresentano strumenti, in sé considerati, incompatibili con l'autonomia costituzionale delle Regioni. Simili previsioni sono dirette a fronteggiare una situazione che provoca gravi conseguenze per il sistema produttivo e a favorire la ripresa economica, con effetti positivi anche per la finanza pubblica. Pertanto, anche la sanzione del divieto temporaneo, per le amministrazioni inadempienti di procedere ad assunzioni di personale può rientrare nell'ambito dei poteri del legislatore statale, ancorchè essa investa un aspetto essenziale dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli altri enti pubblici. La materia del «coordinamento della finanza pubblica», infatti, non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di contenere la spesa pubblica, ma comprende anche quelle aventi la funzione di riorientarla per una complessiva maggiore efficienza del sistema. La previsione impugnata, avendo lo scopo di incentivare una più corretta gestione della spesa pubblica, nell'interesse delle imprese ma anche del sistema complessivo pubblico-privato, può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, sia nella parte in cui fissa i termini, sia nella parte in cui stabilisce la sanzione. Tuttavia, il meccanismo legislativo, là dove prevede che qualsiasi violazione dei tempi medi di pagamento da parte di un'amministrazione debitrice, a prescindere dall'entità dell'inadempimento e dalle sue cause, sia sanzionata con una misura a sua volta rigida e senza eccezioni come il blocco totale delle assunzioni, non appare di per sé idoneo a far sì che le amministrazioni paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce, quindi, un adeguato deterrente alla loro inadempienza. La mancata considerazione della causa del ritardo, al quale consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rende ipotetica e, in definitiva, aleatoria l'idoneità della norma a conseguire la sua finalità, dal momento che, nei casi in cui il ritardo non fosse superabile con un'attività rimessa alle scelte di azione e di organizzazione proprie dell'ente pubblico, la minaccia del blocco delle assunzioni o la sua concretizzazione non potrebbe sortire l'effetto auspicato. La rigidità della previsione, sia sul versante della individuazione della violazione, sia su quello delle sue conseguenze, non supera il test di proporzionalità, in quanto porta a ritenere che l'obiettivo perseguito potesse essere raggiunto con un sacrificio minore degli interessi costituzionalmente protetti delle Regioni e delle relative comunità. Sulla possibile rilevanza del prodotto interno lordo (Pil) ai fini del patto europeo di stabilità, v. la citata sentenza n. 8/2013. Sulla possibilità per il legislatore statale di intervenire in ambiti essenziali dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli altri enti pubblici, v. le citate sentenze nn. 61/2014, 27/2014, 130/2013, 259/2012, 217/2012 e 148/2012. Sul principio di proporzionalità che deve regolare il rapporto tra violazione e sanzione, v. le citate sentenze nn. 132/2015, 98/2015, 254/2014, 39/2014, 53/2013, 338/2011 e 333/2001. Sull'applicazione del principio di proporzionalità nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 156/2015, 278/2010, 215/2010, 50/2008, 285/2005, 62/2005 e 272/2004. Sulla portata del test di proporzionalità, v. la citata sentenza n. 1/2014. Per l'affermazione che il d.l. n. 35 del 2013 ha cercato di far fronte al problema del pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, l'allentamento del patto di stabilità interno, v. la citata sentenza n. 181/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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