Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2015

Corte cost., sent. 3 marzo 2015, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2015
Data di deposito
3 marzo 2015
Data di decisione
11 febbraio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 78 del 23 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 38255

È inammissibile, per tardività nella costituzione, l'intervento delle parti private nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Le parti private, infatti, si sono costituite oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissato dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Sull'inammissibilità dell'intervento delle parti private per tardiva costituzione in giudizio, v. la sentenza n. 364/2010 nonché le ordinanze nn. 11/2010, 100/2009 e 124/2008.

Massima n. 38256

È inammissibile - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Il giudice rimettente, infatti, si è limitato a censurare la disposizione impugnata, senza tenere in considerazione che l'estensione della norma censurata, riguardante le Forze armate, anche alle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge e senza prendere in considerazione le specifiche disposizioni, di fonte legale e negoziale, relative al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco. Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate sentenze nn. 251/2014, 165/2014, 17/2014, 114/2013, 356/2010 e 16/2008, nonché le ordinanze nn. 194/2014, 276/2013, 307/2011 e 434/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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