Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2015
Corte cost., sent. 3 marzo 2015, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2015
- Data di deposito
- 3 marzo 2015
- Data di decisione
- 11 febbraio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 78 del 23 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 38255
È inammissibile, per tardività nella costituzione, l'intervento delle parti private nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Le parti private, infatti, si sono costituite oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissato dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Sull'inammissibilità dell'intervento delle parti private per tardiva costituzione in giudizio, v. la sentenza n. 364/2010 nonché le ordinanze nn. 11/2010, 100/2009 e 124/2008.
Massima n. 38256
È inammissibile - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Il giudice rimettente, infatti, si è limitato a censurare la disposizione impugnata, senza tenere in considerazione che l'estensione della norma censurata, riguardante le Forze armate, anche alle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge e senza prendere in considerazione le specifiche disposizioni, di fonte legale e negoziale, relative al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco. Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate sentenze nn. 251/2014, 165/2014, 17/2014, 114/2013, 356/2010 e 16/2008, nonché le ordinanze nn. 194/2014, 276/2013, 307/2011 e 434/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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