Corte costituzionale
Sentenza n. 262/2015
Corte cost., sent. 11 dicembre 2015, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/2015
- Data di deposito
- 11 dicembre 2015
- Data di decisione
- 2 dicembre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:262
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38664
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7), cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. È irragionevole la previsione di un trattamento deteriore rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice, che beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori finché questi rimangono in carica, in base all'elemento della personalità giuridica in quanto la ratio della causa di sospensione non ha alcuna attinenza con quest'ultima, ma risiede nella difficoltà per la società di acquisire, durante la permanenza in carica degli amministratori, compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità. La personalità giuridica, da un lato, vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria e, dall'altro lato, non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica. Inoltre, una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all'amministrazione, non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali. (Restano assorbite le censure sollevate con riguardo all'art. 24 Cost.). Sul nesso tra valutazione di rilevanza ed accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, v. la citata sentenza n. 61/2012. Sulla verifica, in sede di valutazione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, v. le citate sentenze nn. 34/2010 e 62/1992. Sulla sufficienza di una motivazione non implausibile, da parte del giudice a quo , dell'esistenza di un giudizio ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 270/2010. Sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 2941, n. 7, cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, v. la citata sentenza n. 322/1998. Sull'obbligo, gravante sul giudice a quo , di esplorare la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale, v. la sentenza n. 221/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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