Corte costituzionale

Sentenza n. 261/2015

Corte cost., sent. 11 dicembre 2015, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/2015
Data di deposito
11 dicembre 2015
Data di decisione
17 novembre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38663

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost., l'art. 29, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata rientra, infatti, nella materia di competenza legislativa concorrente "porti e aeroporti" - di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - e trova la sua base di legittimazione nel principio della "chiamata in sussidiarietà". Nel caso di specie, pur essendovi un'esigenza di esercizio unitario della funzione di pianificazione, non è stata comunque prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate nelle procedure di adozione del piano, che dovrà, pertanto, essere attuato in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sull'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, e sul coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 179/2012, 163/2012, 232/2011, 374/2007, 88/2007 e 303/2003. Sulla legislazione statale in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 278/2010, 383/2005 e 6/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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