Corte costituzionale
Sentenza n. 261/2015
Corte cost., sent. 11 dicembre 2015, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/2015
- Data di deposito
- 11 dicembre 2015
- Data di decisione
- 17 novembre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38663
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost., l'art. 29, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata rientra, infatti, nella materia di competenza legislativa concorrente "porti e aeroporti" - di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - e trova la sua base di legittimazione nel principio della "chiamata in sussidiarietà". Nel caso di specie, pur essendovi un'esigenza di esercizio unitario della funzione di pianificazione, non è stata comunque prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate nelle procedure di adozione del piano, che dovrà, pertanto, essere attuato in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sull'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, e sul coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 179/2012, 163/2012, 232/2011, 374/2007, 88/2007 e 303/2003. Sulla legislazione statale in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 278/2010, 383/2005 e 6/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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