Corte costituzionale

Sentenza n. 25/2015

Corte cost., sent. 3 marzo 2015, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/2015
Data di deposito
3 marzo 2015
Data di decisione
28 gennaio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38253

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione - che è priva anche di un'esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio - non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dal citato art. 34 per l'applicabilità della suddetta formula di proscioglimento. Invero, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare. L'ordinanza di rimessione non fa cenno di tutti questi elementi né della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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