Corte costituzionale
Sentenza n. 247/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003
- art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003
- art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003
- art. 32-bis, comma 3, decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38635
Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni. Sul fatto che la Corte giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, v. la citata sentenza n. 84/1996. Sull'inammissibilità delle questioni prospettate che siano ancipiti si vedano, ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/2015, 91/2014 e 265/2011. Sull'impossibilità di procedere all'esame del merito di una questione sollevata con ordinanza che non chiarisce sufficientemente se intende ottenere una pronuncia ablativa o una additiva-manipolativa, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 228/2014; ordinanze nn. 101/2015, 214/2011, 21/2011, 91/2010, 269/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e dell'art. 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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