Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 4 novembre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 157, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 179, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 431, lett. b), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 435, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 431, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 432, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 433, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 434, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 12, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 75, comma 1, lett. g), statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 81, comma 6, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 6, nel testo novellato con la L. costituzionale 20.04.12,n.1, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 38631
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all'art. 1, commi 157, 179, 431, lett. b ), e 435, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destinano a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio e dal contrasto all'evasione fiscale. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Massima n. 38632
È estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento a plurimi parametri statutari, dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destinano a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio e dal contrasto all'evasione fiscale. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Massima n. 38633
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano e 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, l'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. La norma impugnata, che destina a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali, pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo Stato, nella sostanza equivale a determinare una riserva all'Erario del suddetto incremento di gettito. Affinché tale riserva possa operare, è necessario, ai sensi degli evocati parametri, che l'entrata abbia natura tributaria, che sia provvista del requisito della novità e che sia destinata mediante apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse; circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, non si verifica. Per l'affermazione che la prospettazione in termini dubitativi dell'effettiva applicabilità delle norme alla ricorrente non comporta, nel giudizio in via principale, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2014 e 62/2012. In materia di riserva all'Erario di tributi altrimenti spettanti per statuto alla Regione siciliana, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 176/2015, 65/2015, 145/2014 e 241/2012.
Massima n. 38634
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano, l'art. 1, commi 431, 432, 433, 434 e 435, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione. Le risorse di cui agli impugnati commi non costituiscono entrate nuove ai fini della disciplina statutaria sulla riserva erariale di entrate altrimenti spettanti alla Regione e, dunque, lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito e destinarlo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) In materia di riserva all'Erario di tributi altrimenti spettanti alla Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all'art. 1, commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, della legge n. 147 del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147 del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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