Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2015

Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2015
Data di deposito
19 novembre 2015
Data di decisione
21 ottobre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 76, comma 2, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • art. 92, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 38616

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 - riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce, solo per il processo penale, la regola secondo la quale i limiti di reddito annuo, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'imputato. La normativa in esame, invero, risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversia cui il beneficio sia applicabile, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo. Le peculiarità che distinguono il processo penale, in particolare, e la considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, hanno determinato la necessità di approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio l'effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio in questione. Tale previsione non rende incoerente un sistema che - a risorse economiche limitate - assegna diversi tipi di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che veda chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia civile o amministrativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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