Corte costituzionale
Sentenza n. 237/2015
Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/2015
- Data di deposito
- 19 novembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 2, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 92, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 38616
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 - riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce, solo per il processo penale, la regola secondo la quale i limiti di reddito annuo, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'imputato. La normativa in esame, invero, risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversia cui il beneficio sia applicabile, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo. Le peculiarità che distinguono il processo penale, in particolare, e la considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, hanno determinato la necessità di approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio l'effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio in questione. Tale previsione non rende incoerente un sistema che - a risorse economiche limitate - assegna diversi tipi di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che veda chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia civile o amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze