Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2015
Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2015
- Data di deposito
- 19 novembre 2015
- Data di decisione
- 20 ottobre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
- art. 10, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38613
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma, dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235, riguardante i casi di sospensione dalla carica elettiva di sindaco a seguito di condanna non definitiva per abuso d'ufficio, è inammissibile l'intervento di M. M. M. e S. C., parti nel giudizio principale che si sono costituite oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione. Tale termine ha infatti natura perentoria, per cui la sua mancata osservanza determina l'esclusione dal giudizio costituzionale di tutti gli interventi depositati oltre la sua scadenza. Sulla natura perentoria del termine per il deposito degli atti di intervento nel giudizio costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 27/2015, 364/2010, 303/2010, 263/2009, 215/2009; ordinanze nn. 11/2010, 100/2009, 124/2009.
Massima n. 38614
Nel giudizio di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma, dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235 - riguardante i casi di sospensione dalla carica elettiva di sindaco a seguito di condanna non definitiva per abuso d'ufficio, è inammissibile l'intervento, benché tempestivo, di E. C., parte nel giudizio principale, che tuttavia si è costituito in esso dopo la rimessione della questione. L'ammissione delle parti del giudizio incidentale, infatti, viene valutata con riferimento ai soggetti costituiti nel giudizio principale prima della pronuncia di tale ordinanza. Inoltre, è altresì inammissibile l'intervento dello stesso soggetto come terzo, in quanto non già titolare di un interesse qualificato richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l'ammissione nel giudizio incidentale, bensì di uno di mero fatto. Sull'inammissibilità dell'intervento delle parti del giudizio principale che si siano costituite in quello incidentale dopo l'ordinanza di rimessione, v. le citate decisioni: sentenze nn. 223/2012, 220/2007; ordinanze nn. 24/2015, 393/2008. Sull'inammissibilità dell'intervento del titolare di un interesse di mero fatto, in quanto gli unici terzi legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale sono quelli portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, v. le citate decisioni: sentenze nn. 70/2015, 37/2015, 162/2014, 304/2011, 293/2011, 199/2011, 118/2011, 138/2010, 151/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013, 150/2012.
Massima n. 38615
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235 - in relazione al precedente art. 10, comma 1, lett. c ) - sollevata con riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma Cost., la quale sospende di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva, tra l'altro, anche per il delitto di abuso di ufficio. La norma censurata - che ha una lunga serie di precedenti nella legislazione adottata fin dal 1990 per fronteggiare casi gravi di illegalità nella pubblica amministrazione - non costituisce infatti né una sanzione penale né un effetto penale della condanna; essa è piuttosto la misura scelta dal legislatore nel caso venga accertato, seppure in via temporanea, il venire meno di uno dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso e il mantenimento a una delle cariche elettive indicate. La natura non sanzionatoria della misura è confermata non solo dalla giurisprudenza comune, ma anche dall'espressa previsione che essa non si applica in caso di riabilitazione, mentre l'estinzione degli effetti penali della condanna a seguito di riabilitazione è prevista in generale dall'art. 178 cod. pen. Priva di fondamento è altresì la censura relativa all'immediata applicazione della misura a chi era già in carica al momento della entrata in vigore della norma, per fatti compiuti in precedenza. Non trattandosi di misura sanzionatoria, infatti, non viene in esame il divieto di retroattività dell'art. 25, secondo comma Cost.; né può invocarsi la presunta rilevanza costituzionale dell'art. 11 delle preleggi, laddove se ne chieda l'applicazione a tutela dei diritti fondamentali - come sarebbe quello dell'accesso alle cariche pubbliche - o in caso di istituti e regimi assimilabili alle sanzioni penali - come asserito nel caso della norma impugnata. Al di fuori dell'ambito penale, infatti, le leggi possono retroagire, purché la scelta del legislatore rispetti una serie di limiti, quale la sua ragionevolezza, l'uguaglianza della previsione, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Risulta poi infondata anche la dedotta violazione del diritto fondamentale all'elettorato passivo, che sarebbe eccessivamente sacrificato dalla previsione impugnata, dal momento che appare invece ragionevole che per determinati reati, ritenuti particolarmente gravi e offensivi dell'interesse costituzionale al buon andamento e all'imparzialità dei pubblici uffici, il legislatore ricerchi un bilanciamento tra interessi in gioco diversi, trai quali il dovere per l'eletto di svolgere la carica con disciplina e onore. La scelta del legislatore, di prevedere che una condanna per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, anche se non definitiva, faccia sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il titolare della carica risulta dunque ragionevole, anche in caso di sua applicazione ai mandati in corso, dal momento che si tratta di salvaguardare l'amministrazione pubblica dal rischio di inquinamento e di tutelarne la credibilità. Quanto, infine, al diritto a concorrere al progresso materiale o spirituale della società, esso non risulta compromesso, poiché il suddetto contributo può essere fornito in una molteplicità di modi e forme, tra cui l'assunzione di una carica pubblica è solo una tra le tante espressioni possibili. Sulla natura non sanzionatoria delle misure della incandidabilità, decadenza, sospensione adottate a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, v. e citate sentenze nn. 25/2002, 132/2001, 184/1994, 118/1993. Sulla legittimità delle scelte discrezionali del legislatore in tema di retroattività delle leggi che non rientrino nell'ambito di quelle penali, v. le citata sentenza n. 156/2007. Sulla correttezza delle scelte del legislatore in tema di bilanciamento tra l'interesse ad essere eletti a una carica pubblica e quello all'immagine della pubblica amministrazione, v. le citante sentenze nn. 352/2008, 257/2010, 206/1999, 141/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015ORDINANZARilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con ordinanza 30 ottobre 2014 (reg. ord. n. 29 del 2015), sono intervenuti, tra gli altri, Elpidio Capasso (con atto depositato il 7 aprile 2015), Maria Modesta Minozzi (con atto depositato il 9 luglio 2015) e Salvatore Caputo (con atto depositato il 29 luglio 2015), i quali hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta;che costoro sono anche intervenuti nel giudizio principale, ad adiuvandum, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione;che gli atti di intervento nel giudizio costituzionale di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo sono stati depositati oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 11, del 18 marzo 2015;che tale termine, fissato dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio a quo nel giudizio costituzionale e all'intervento degli altri soggetti, ha natura perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di intervento di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008);che la data a cui si deve fare riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale è quella della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012, n. 220 del 2007; ordinanze n. 24 del 2015, n. 393 del 2008);che l'ordinanza di rimessione del presente giudizio è stata pronunciata il 30 ottobre 2014 dal TAR Campania, sezione prima, essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento del giudizio a quo;che Elpidio Capasso, pertanto, non è legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale soggetto intervenuto nel giudizio a quo, trattandosi di intervento svolto dopo l'ordinanza di rimessione;che si deve escludere, altresì, la sua legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di soggetto diverso dalle parti del giudizio a quo, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; n. 304, n. 293, n. 199 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013, n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012);che Elpidio Capasso è intervenuto facendo valere la sua posizione di membro della maggioranza, eletto nell'Assemblea Metropolitana di Napoli, che non lo rende titolare di un interesse qualificato, nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità della norma in tema di mera sospensione dalla carica di Sindaco;che anche l'intervento di Elpidio Capasso va, pertanto, dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili, nel presente giudizio di costituzionalità, gli interventi di Elpidio Capasso, Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
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