Corte costituzionale
Sentenza n. 231/2015
Corte cost., sent. 11 novembre 2015, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/2015
- Data di deposito
- 11 novembre 2015
- Data di decisione
- 6 ottobre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:231
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 32, comma 3, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 32, comma 4, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 38601
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 32, comma 3- bis , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122), che prevede l'imputazione dei redditi conseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare a partecipazione non esclusivamente istituzionale, e rilevati nei rendiconti di gestione, ai partecipanti non istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo (cd. "partecipanti qualificati"), determinate tenendo conto, a fini antielusivi, anche di quelle eventualmente detenute dai loro familiari. La norma, avente finalità di trasparenza, sostituisce il regime impositivo agevolato previsto in precedenza con uno oggettivamente più penalizzante, perché i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei conti di gestione non sono più soggetti a una ritenuta del 20 per cento, ma concorrono alla formazione del reddito. La scelta legislativa intende scongiurare il rischio che i fondi immobiliari vengano utilizzati, attraverso una gestione coordinata tra familiari, non più come strumento di gestione collettiva del risparmio, ma come mezzo per interposta intestazione o amministrazione dei beni, godendo così impropriamente di un regime fiscale di favore. La questione tuttavia non è rilevante, poiché gli importi versati dal contribuente non sono stati corrisposti a causa della norma impugnata, la cui applicazione non è dunque in discussione nel giudizio principale.
Massima n. 38602
Sono inammissibili, per il divieto di sindacare le scelte discrezionali del legislatore attraverso un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 32, comma 4- bis , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122), il quale prevede che i partecipanti non istituzionali in possesso al 31 dicembre 2010 di quote superiori al 5 per cento (cd. "partecipanti qualificati") del patrimonio di fondi comuni di investimento immobiliare debbano corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d'imposta 2010, come risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo. La norma censurata infatti ha natura transitoria, e laddove fosse dichiarata incostituzionale renderebbe esenti da imposizione fiscale gli eventuali redditi generati prima del passaggio al nuovo regime fiscale, determinato dal precedente comma 3- bis , e non ancora distribuiti. Tale esito sarebbe non solo irragionevole rispetto a quanto previsto prima della novella, quando il regime fiscale era per "cassa"(incentrato sull'applicazione di una ritenuta agevolata), e a quanto previsto con l'entrata in vigore della riforma, che introduce un regime fiscale per "trasparenza" (fondato sull'imputazione dei proventi del fondo ai redditi generali dei partecipanti); ma produrrebbe anche una irragionevole disparità tra i titolari di partecipazione qualificata e tutti gli altri titolari. Sul divieto di produrre effetti manipolativi non obbligati, v. la citata sentenza n. 274/2011. Sul divieto di sindacare l'ampia discrezionalità del legislatore in tema di norme intertemporali, v. le citate decisioni: sentenza n. 217/1998 e ordinanza n. 327/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e dalla Commissione tributaria provinciale di Nuoro con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e dalla Commissione tributaria provinciale di Nuoro con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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