Corte costituzionale
Sentenza n. 229/2015
Corte cost., sent. 11 novembre 2015, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/2015
- Data di deposito
- 11 novembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, lett. b), legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 13, comma 4, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 14, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 14, comma 6, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 2, Costituzione
- art. 6, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Massime
Massima n. 38598
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 3, lett. b ), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b ), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche. Infatti, con la sentenza n. 96 del 2015, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. Quanto è divenuto lecito per effetto della pronuncia da ultimo citata non può più, per il principio di non contraddizione, essere attratto nella sfera del penalmente rilevante. (Restano assorbite le altre censure) Sull'illegittimità costituzionale del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, v. la citata sentenza n. 96/2015.
Massima n. 38599
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il quale vieta e sanziona penalmente la condotta di «soppressione degli embrioni», ove pur riferita agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riferimento a tali embrioni, infatti, la cui malformazione non ne giustifica, in ogni caso, un trattamento deteriore rispetto agli embrioni sani creati nel rispetto delle condizioni di legge, si prospetta l'esigenza di tutelarne la dignità, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L'embrione, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riconducibile a mero materiale biologico. Il vulnus alla tutela della dignità dell'embrione (ancorchè) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res , non trova giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di un altro interesse antagonista. E ciò conferma la non manifesta irragionevolezza della norma incriminatrice denunciata, che non contrasta neppure con l'asserito «diritto di autodeterminazione» o, con il richiamato parametro europeo, per l'assorbente ragione che il divieto di soppressione dell'embrione malformato non ne comporta l'impianto coattivo nell'utero della gestante. Per l'affermazione che la discrezionalità del legislatore circa l'individuazione delle condotte punibili può essere censurata in sede di giudizio di costituzionalità solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2014, 273/2010, 364/2004 e le citate ordinanze nn. 249/2007, 110/2003, 144/2001. Nel senso che la tutela dell'embrione, il cui fondamento costituzionale risiede nell'art. 2 Cost., risulta passibile di "affievolimento" nel caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale, come il diritto alla salute della donna, v. la citata sentenza n. 151/2009. Sulla tutela del concepito, v. la citata sentenza n. 27/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata - in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione ed all'art. 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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