Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2015

Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
21 ottobre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 164 del 14 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 38589

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), è inammissibile l'intervento dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dell'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, della Fondazione Genere Identità Cultura, dell'Associazione ONLUS MIT - Movimento d'Identità Transessuale e dell'Associazione Volontario Libellula, in quanto non sono parti del giudizio principale né rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale, bensì sono investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia costituzionale Nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate ordinanze allegate alla sentenza n. 134/2013 e all'ordinanza n. 318/2013. Nel senso che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex plurimis , i seguenti provvedimenti: l'ordinanza letta all'udienza del 7 ottobre 2014, confermata con sentenza n. 244/2014; l'ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, confermata con sentenza n. 162/2014; l'ordinanza letta all'udienza del 23 aprile 2013, confermata con sentenza n. 134/2013; l'ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2013, confermata con sentenza n. 85/2013.

Massima n. 38590

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost., e 8 CEDU- in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Sulla portata della legge n. 164 del 1982 in materia di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e sul concetto di identità sessuale, v. la citata sentenza n. 161/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Trento, depositata il 20 agosto 2014 (reg. ord. n. 228 del 2014);rilevato che hanno depositato atti di intervento l'Associazione Radicale Certi Diritti, nonché la Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, la Fondazione Genere Identità Cultura, l'Associazione ONLUS MIT - Movimento d'Identità Transessuale e l'Associazione di Volontariato Libellula.Considerato che nessuno di tali intervenienti è parte del giudizio principale;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, gli stessi intervenienti non rivestono l'anzidetta posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;che, infatti, le suddette associazioni sarebbero investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);che, pertanto, gli interventi spiegati devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Radicale Certi Diritti, nonché l'intervento dell'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, della Fondazione Genere Identità Cultura, dell'Associazione ONLUS MIT - Movimento d'Identità Transessuale e dell'Associazione di Volontariato Libellula.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Testo integrale

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