Corte costituzionale

Sentenza n. 218/2015

Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
22 settembre 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 5, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • legge n. 114 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38585

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, impugnato dalla Regione Veneto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che, negli anni 2014 e 2015, «le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente». La Regione ricorrente ha, infatti, evocato parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, senza spiegare adeguatamente perché i denunciati vizi ridondino sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o sul riparto di competenze legislative. Per l'affermazione che le Regioni possono evocare parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012. Per l'affermazione che le Regioni debbono sufficientemente motivare in ordine alla possibile ridondanza sulle proprie competenze della asserita lesione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, v. le citate sentenze nn. 89/2015, 229/2013 e 33/2011. Per l'affermazione che le Regioni debbano, in particolare, spiegare in che modo il vizio denunciato comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 128/2011, 33/2011, 156/2010 e 52/2010.

Massima n. 38586

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, impugnato dalla Regione Veneto per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che, negli anni 2014 e 2015, «le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente». Diversamente da quanto ritenuto dalla Regione ricorrente, la disposizione censurata reca principi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale. Essa, infatti, coerentemente con il carattere concorrente della competenza in esame, non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi - rimessi alle valutazioni delle Regioni - ed inoltre è stata adottata in via transitoria e in vista di specifiche finalità, come dimostra la circostanza che il limite alle assunzioni è previsto in modo meno stringente per gli anni successivi, sino a cessare dal 2018. Per l'affermazione che il legislatore statale ha il potere di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario, vincoli alle politiche di bilancio, v. la citata sentenza n. 36/2004. Per l'affermazione che il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario, v. la citata sentenza n. 36/2004. In tema di requisiti necessari affinché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 169/2007. Per l'affermazione che la spesa relativa al personale può costituire una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico, v. le citate sentenze nn. 169/2007 e 4/2004. Per l'affermazione che il contenimento della spesa complessiva per il personale ha rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, v. la citata sentenza n. 169/2007. Per il riconoscimento dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 181/2014, 287/2013, 217/2012, 161/2012 e 148/2012. In tema di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, v. la citata sentenza n. 173/2012. In tema di norme volte a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. le citate sentenze nn. 52/2010, 417/2005 e 64/2005. Nel senso che il legislatore statale non deve prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, v. la citata sentenza n. 236/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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