Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2015
Corte cost., sent. 22 ottobre 2015, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2015
- Data di deposito
- 22 ottobre 2015
- Data di decisione
- 7 ottobre 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:205
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38568
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost., l'art. 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (nella versione antecedente alle novità introdotte dall'art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età. La disciplina, infatti, si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino. La singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l'adozione nazionale è discriminatorio poiché carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi. Non è dato individuare, infatti, elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti, e dalla Corte per le madri libere professioniste che privilegino l'adozione internazionale. La norma censurata, inoltre, pregiudica l'interesse del minore di nazionalità italiana coinvolto in una procedura di adozione, arbitrariamente discriminato per effetto del dato, accidentale ed estrinseco, della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura. Pertanto, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d'essere, la disposizione impugnata pregiudica a un tempo l'interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell'indennità di maternità, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli. In merito alla modulazione temporale del trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, v. la citata sentenza n. 257/2012. Per la rimozione del limite per le madri libere professioniste che privilegino l'adozione internazionale, v. la citata la sentenza n. 371/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall'art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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