Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2015
Corte cost., sent. 9 ottobre 2015, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2015
- Data di deposito
- 9 ottobre 2015
- Data di decisione
- 22 settembre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 9, decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014
- art. 19, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014
- legge n. 116 del 11 agosto 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38556
? inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lett. a ) del d.l. 14 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 116/2014), impugnati dalla Regione Campania, per violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto provvedono alla copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014. Il ricorso è generico per quanto concerne la motivazione e carente quanto alla ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze in quanto la ricorrente contesta l'irragionevolezza della sottrazione dal Fondo di risorse finalizzate alla rimozione degli ostacoli economico e sociali, ma non prospetta come da ciò possa derivare un pregiudizio alle sue attribuzioni costituzionali. Sull'inammissibilità per censura genericamente motivata, v. la citata sentenza n. 246/2012. Sulla necessità di un interesse ad agire concreto ed attuale, v. le citate sentenze nn. 176/2012 e 216/2008.
Massima n. 38557
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lett. a ) del d.l. 14 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 116/2014), impugnati dalla Regione Campania, per violazione degli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost., in quanto provvedono alla copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014. Non sussiste una violazione dell'intesa raggiunta sulla destinazione delle risorse del fondo in sede di conferenza unificata posto che le disposizioni che prevedono la destinazione delle risorse del Fondo secondo una determinata percentuale di riparto tra aree del Mezzogiorno e aree del Centro-Nord non costituiscono norme interposte. Infatti, un atto legislativo adottato in immediata attuazione della Costituzione non può per ciò stesso ritenersi dotato di una forza o di un valore di legge peculiare o superiore a quello delle leggi ordinarie. Pertanto, le leggi ordinarie successive ben possono modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendo diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto. Altresì, non sussiste violazione del principio di leale collaborazione, posta la sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo nei summenzionati termini. Sui limiti al riconoscimento agli atti legislativi adottati in immediata attuazione della Costituzione di forza o valore di legge peculiare o superiore a quello delle leggi ordinarie, v. la citata sentenza n. 85/1990. Sul principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza n. 273/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promossa - in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione - dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014, promossa - in riferimento agli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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