Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2015
Corte cost., sent. 23 luglio 2015, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2015
- Data di deposito
- 23 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 2, comma 2, quater, legge n. 89 del 24 marzo 2001
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 38526
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, l'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede che - al fine del riconoscimento dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del procedimento - il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico. La norma censurata, che determina la durata ragionevole del processo, esclude dal relativo calcolo il tempo occupato dallo svolgimento delle indagini preliminari. Detta previsione, dunque, è in contrasto con l'art. 6 CEDU, il quale, ai fini della riparazione per irragionevole durata del processo, esige una nozione di processo autonoma dalle ripartizioni per fasi dell'attività giudiziaria - operate invece in ambito nazionale - tale da abbracciare anche parte delle indagini preliminari, laddove esse hanno comportato la comunicazione formale dell'accusa penale, o comunque il compimento di atti, da parte dell'autorità giudiziaria che si siano ripercossi sulla sfera giuridica della persona. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura). Sul contrasto tra la normativa nazionale e la norma interposta, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 49/2015, 80/2011, 349/2007 e 348/2007. Sulla determinazione del quantum a titolo di equa riparazione ad opera del legislatore nazionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 30/2014.
Massima n. 38527
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- quater , della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. laddove, al fine di riconoscere un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sottrae al computo della durata stessa i periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti. Il criterio normativo suggerito dalla Corte rimettente - volto a dimostrare l'asserita illegittimità della norma censurata e basato sulla distinzione dei periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti ovvero dovuti al comportamento delle parti - è indeterminato, attesa l'eterogeneità delle ipotesi di sospensione previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento. Il suddetto criterio, infine, è inadeguato, poiché appare slegato dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza europea. Sulla sospensione nel processo penale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 24/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo i periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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