Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2015
Corte cost., sent. 26 febbraio 2015, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2015
- Data di deposito
- 26 febbraio 2015
- Data di decisione
- 28 gennaio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 607, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 24, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, comma 3, lett. c), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38236
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) - nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera b ) del precedente comma 606 (che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 l'art. 106- bis il quale prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la riduzione di un terzo degli importi dei compensi spettanti al difensore) si applicano «alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», ossia a partire dal 1º gennaio 2014. Il rimettente ha omesso di esaminare il problema del coordinamento temporale del citato art. 106- bis con quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (secondo cui per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate, «si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale») e non ha, pertanto, chiarito quale sia la disciplina effettivamente applicabile al caso di specie, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione derivante da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Inoltre, l'ordinanza - omettendo di precisare quali siano i più favorevoli parametri da applicare alle istanze di liquidazione depositate in data antecedente al 1° gennaio 2014 - risulta priva dell'indicazione espressa della disposizione assunta quale tertium comparationis . Nel senso che l'omessa indicazione delle ragioni in ordine all'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 99/2013 e 38/2012. Nel senso che «i giudici rimettenti sono chiamati, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non solo ad indicare le circostanze che incidono sulla rilevanza delle questioni sollevate, ma anche ad illustrare, quando sia il caso, i presupposti interpretativi che implicano, nel loro giudizio, la necessità di fare applicazione della norma censurata», v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 249/2010 e ordinanza n. 95/2012. Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per omessa indicazione del tertium comparationis , v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 9/2014. Nel senso che l'incompleta ricostruzione del quadro normativo «compromette l' iter logico argomentativo posto a fondamento» delle censure proposte determinandone l'inammissibilità, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 276/2013 e 204/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente e Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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