Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2015
Corte cost., sent. 16 luglio 2015, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2015
- Data di deposito
- 16 luglio 2015
- Data di decisione
- 7 luglio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-ter, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014
- legge n. 116 del 11 agosto 2014
- art. 30-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 8, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Massime
Massima n. 38510
E' inammissibile, per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter , comma 1, lett. a ), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116), impugnato dalla Regione Abruzzo - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione - nella parte in cui attribuisce carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero. La disposizione censurata, infatti, lungi dal configurare l'asserita chiamata in sussidiarietà dello Stato in materia di agricoltura, si limita a riqualificare i progetti di riconversione industriale, già in precedenza qualificati «di interesse nazionale», senza modificarne la disciplina. A fronte di una norma siffatta, la ricorrente non fornisce ragioni a sostegno della sua idoneità ad attivare un meccanismo di "chiamata in sussidiarietà", né, più in generale, ad incidere negativamente sulle attribuzioni regionali. Inoltre, nel ricorso regionale non è tenuto in alcun modo in considerazione il d.l. n. 2 del 2006, al quale è riconducibile il coinvolgimento dello Stato nei procedimenti di riconversione del settore considerato. Sull'inammissibilità per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. ex plurimis , sentenze n. 60/2015, n. 165/2014, n. 114/2013 e n. 33/2011; ordinanza n. 174/2012.
Massima n. 38511
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 30- ter , comma 1, lett. b ), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116), nella parte in cui prevede che l'apposito Comitato interministeriale nomini un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero, nei casi in cui siano decorsi infruttuosamente i termini di legge previsti per la conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, senza la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata. Il legislatore statale anche quando, come nella specie, disciplina poteri sostitutivi con norme di settore - non riconducibili perciò al modello di cui all'art. 8 della l. n. 131 del 2003 - è comunque tenuto a rispettare i principi desumibili dall'art. 120 Cost. ed in particolare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni. La censurata disposizione, nonostante l'indicazione di presupposti e limiti del potere sostitutivo, non è idonea a soddisfare appieno detto principio perchè non garantisce che le Regioni e gli enti locali direttamente interessati dall'esercizio del potere sostitutivo siano specificamente e individualmente coinvolti in modo da poter far valere le proprie ragioni. Non è sufficiente, infatti, che il potere sostitutivo sia affidato ad un Comitato interministeriale composto anche da tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La presenza nel Comitato interministeriale di alcuni esponenti regionali non assicura la partecipazione delle Regioni e degli enti locali direttamente interessati alle delibere che li riguardano. La legge impugnata è formulata in modo tale da prevedere sì una componente regionale nel Comitato interministeriale preposto all'esercizio dei poteri sostitutivi; tuttavia, non garantisce che tale componente coinvolga specificamente gli esponenti della Regione (o dell'ente locale) destinataria dei poteri sostitutivi. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura). Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, modificato dalla disposizione impugnata, v. la citata sentenza n. 62/2013. Per l'affermazione che l'art. 8 della l. n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi ad ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest'ultima ne disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio, v. le citate sentenze n. 254/2009 e n. 240/2004. Sulla possibilità per il legislatore di disciplinare, con normativa di settore, altri tipi di intervento sostitutivo, v. le citate sentenze n. 250/2009 e n. 249/2009; n. 43/2004. Sull'obbligo per il legislatore statale di rispettare comunque i principi desumibili dall'art. 120 Cost., v. le citate sentenze n. 44/2014 e n. 209/2009. Per l'affermazione che i poteri sostitutivi devono, tra l'altro, rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni, v., ex plurimis , sentenze n. 227/2004, n. 173/2004, n. 172/2004 e n. 43/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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