Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2015

Corte cost., sent. 15 luglio 2015, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2015
Data di deposito
15 luglio 2015
Data di decisione
12 maggio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 454, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 456, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 457, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 459, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
  • legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 119, comma 2, Costituzione
  • art. 119, comma 4, Costituzione
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, comma 155, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 4, n. 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
  • art. 1, comma 154, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 38492

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnato - in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., nonché al principio consensualistico e ad altri parametri statutari - dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevede una procedura per assicurare il concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 454 - che, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che le Regioni stesse concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 - richiama, invero, disposizioni che hanno già superato il vaglio costituzionale. Quanto al comma 456, che prevede l'unilateralità dell'intervento statale in caso di mancato accordo con le Regioni a statuto speciale, esso è legittimo perché assolve provvisoriamente all'onere di assicurare il raggiungimento, nei termini temporali previsti, degli obiettivi finanziari delle manovre di bilancio in attesa del perfezionarsi dell'intesa. Sulla riunione dei ricorsi per parziale coincidenza dei parametri e dei motivi, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015, 144/2014, 44/2014, 28/2014 e 23/2014. Sulla presenza di clausole di salvaguardia in una previsione legislativa, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 133/2010. Sul superamento del vaglio costituzionale richiamate dal comma 454 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 19 del 2015.

Massima n. 38493

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, promossa - in riferimento all'art. 3 Cost., e ad altri parametri statutari - dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, laddove dispone che, in caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455, si applichino, alle Regioni a statuto speciale, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. La norma di cui al comma 457 costituisce, invero, principio di coordinamento della finanza pubblica, e come tale applicabile anche alle autonomie speciali, in quanto necessario a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione. La competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, altresì, consente allo Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento degli accordi che si rendano necessari. Non spetta, inoltre, all'art. 1 della legge n. 220 del 2010, commi 154 e 155, la qualifica di fonte rinforzata, laddove attribuiscono alla Regione speciale poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. Tale qualifica, al contrario, può essere riconosciuta esclusivamente al comma 157 della predetta legge, laddove dispone alcune espresse modifiche allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Sul principio di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 77/2015, 39/2014, 236/2013, 219/2013, 30/2012, 229/2011, 120/2008 e 169/2007. Sul potere dello Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 82/2015, 82/2007 e 353/2004.

Massima n. 38494

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia in riferimento agli artt. 48 e 65 e 36 e 43 dei rispettivi statuti, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria. L'impugnato comma 459 ha, invero, un contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 32, comma 16 della legge n. 183/2011 già oggetto di ricorso, da parte della Regione siciliana, sulla base delle medesime motivazioni prospettate, ma rigettato dalla Corte. Sul rigetto dell'impugnazione dell'art. 32, co. 16, della legge n. 183 del 2011, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 19/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera f), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché al principio consensualistico, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 119 Cost., all'art. 3 Cost., nonché all'art. 1, comma 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 457, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, nonché all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 48 e 65 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 43 del 2013).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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