Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2015
Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2015
- Data di deposito
- 9 luglio 2015
- Data di decisione
- 9 giugno 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:143
Parametri
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
- art. 1, comma 12, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge regionale Liguria n. 3 del 16 febbraio 1987
- legge regionale Liguria n. 38 del 19 dicembre 1990
- art. 1, comma 11, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 1, comma 10, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 1, comma 9, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
Massime
Massima n. 38475
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato, in relazione alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, con le quali si è indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali in relazione all'esercizio 2012. Le deliberazioni citate, infatti, al momento della proposizione del ricorso, erano già state annullate dalla sentenza n. 130 del 2014 della Corte costituzionale.
Massima n. 38476
Non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, esercitare il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012 e, di conseguenza, è annullata la relativa deliberazione 8 aprile 2014, n. 21. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, infatti, il rendiconto è strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il successivo comma 11 attribuisce alla sezione regionale della Corte dei conti il compito di verificare la conformità dei rendiconti ai criteri individuati dalle citate linee guida. Poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha recepito la deliberazione della Conferenza permanente, è stato adottato il 21 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 17 febbraio 2013, deve essere escluso il potere della Corte dei conti di controllare i rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2012. (Restano assorbite le ulteriori censure). Per analoga soluzione, su ricorsi sollevati dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, v. la citata sentenza n. 130/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con riferimento alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21, con cui si è esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012;
3) annulla, per l'effetto, la deliberazione indicata al punto che precede.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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