Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2015

Corte cost., sent. 7 luglio 2015, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2015
Data di deposito
7 luglio 2015
Data di decisione
26 maggio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:132

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38459

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37- bis , comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), censurato, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui sanziona con la nullità l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del contribuente della richiesta di chiarimenti. Il rimettente, per quanto concerne l'asserita violazione del principio di eguaglianza, non ha correttamente configurato i tertia comparationis , invocando, da un lato, il principio generale antielusivo - rispetto al quale la disciplina in esame avrebbe carattere ingiustificatamente derogatorio - e, dall'altro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che, in tema di applicazione dell'imposta di registro, non prevede espressamente la partecipazione del contribuente e la connessa sanzione della nullità in caso di violazione del contraddittorio. Il principio antielusivo infatti - diversamente da quanto argomentato dal rimettente sulla base di un presunto diritto vivente - non impedisce, con riguardo alle fattispecie non riconducibili all'art. 37- bis del d.P.R. in esame, che debba essere instaurato il previo contraddittorio tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente né esclude che il vizio del contraddittorio richiamato produca la nullità dell'atto impositivo. In relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la mancata espressa previsione del contradditorio anticipato non ostacola l'applicazione del principio generale di partecipazione del contribuente al procedimento; non sussiste, dunque, alcuna disparità di trattamento. Per quanto attiene al secondo parametro evocato, non vi è lesione del principio che impone a tutti l'adempimento delle obbligazioni tributarie, giacché la nullità dell'avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio in esame, diversamente da quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione, non è posta a presidio di un mero requisito formale del procedimento, ma svolge una funzione di tutela effettiva del contraddittorio, il cui rispetto è particolarmente necessario in sede di accertamento delle fattispecie elusive, per il ruolo che gli elementi forniti dal contribuente possono svolgere. Per l'affermazione secondo cui, ai fini della violazione del principio di eguaglianza, è necessaria l'esistenza di un principio generale rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, v. la citate sentenze nn. 43/1989 e 1064/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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