Corte costituzionale

Sentenza n. 126/2015

Corte cost., sent. 1° luglio 2015, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/2015
Data di deposito
1° luglio 2015
Data di decisione
8 giugno 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947

Parametri

Massime

Massima n. 38451

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, con riguardo alla posizione dei supplenti della scuola con incarichi inferiori all'anno, rispettivamente richiedono, per la maturazione del diritto all'indennità di buonuscita, almeno un anno d'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e, per il sorgere del diritto all'indennità di fine rapporto, la prestazione di almeno un anno di servizio continuativo. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, in maniera convincente ed esaustiva le ragioni del dedotto contrasto della normativa impugnata con gli invocati parametri e le censure non appaiono sorrette da una motivazione persuasiva. Inoltre, non sono offerte indicazioni perspicue e coerenti sul senso e sulla portata dell'intervento caducatorio richiesto. Il rimettente ha mostrato di aderire al diritto vivente, il quale, assunto a premessa logica del quesito di costituzionalità, è inequivocabile nell'escludere un nesso di continuità tra gli incarichi di supplenze che si succedono nel tempo e che sono così considerati reciprocamente autonomi. Ciò premesso, non è dato comprendere in quali termini debba tradursi, nell'auspicata declaratoria d'illegittimità, la necessità di considerare in maniera globale i rapporti che hanno legato i docenti supplenti alle amministrazioni di appartenenza. Da tale necessità, che certo non condurrebbe alla pronuncia ablativa pura e semplice, scaturisce l'esigenza di ridefinire in radice, per i supplenti, la stessa nozione di continuità del servizio. Nondimeno, un tale intervento manipolativo rischierebbe di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, in difetto di soluzioni a rime costituzionalmente obbligate. Infine, il rimettente, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, chiede - sic et simpliciter - la caducazione di una norma sul requisito di continuità del servizio, che riguarda tutti i dipendenti non di ruolo dell'amministrazione dello Stato e non la sola categoria dei supplenti. L'atto di promovimento, che indugia sul peculiare regime dei supplenti, non offre ragguagli né sulle ragioni di un intervento caducatorio, destinato a riverberarsi su una disciplina applicabile a tutti i dipendenti non di ruolo dello Stato, né sulle ragioni di una eventuale diversificazione tra la posizione dei supplenti e quella degli altri dipendenti non di ruolo. Tale diversificazione, peraltro, sarebbe disarmonica rispetto ad una linea di tendenza, che mira a ripristinare un trattamento omogeneo tra le varie categorie dei dipendenti non di ruolo. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 99/2011. - Sulla possibilità di riproporre la medesima questione di legittimità costituzionale, ma sulla base di diverse argomentazioni, v. la citata sentenza n. 113/2011. - In tema di diritto degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale a percepire l'indennità di fine rapporto, v. la citata sentenza n. 518/1987. - In tema di diritto degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato, v. la citata sentenza n. 40/1973. - Sulla durata dell'incarico quale elemento distintivo non irragionevole per la modulazione della tutela previdenziale, v. le citate ordinanze nn. 438/2000 e 710/1988. - Sulla tendenza a ripristinare un trattamento omogeneo tra le varie categorie dei dipendenti non di ruolo, v. le citate sentenze nn. 518/1987 e 40/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui richiede, per la maturazione del diritto all'indennità di buonuscita, almeno un anno d'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui subordina il sorgere del diritto all'indennità di fine rapporto alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza di rimessione riportata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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