Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2015

Corte cost., sent. 25 giugno 2015, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2015
Data di deposito
25 giugno 2015
Data di decisione
26 maggio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Veneto n. 26 del 23 novembre 2006
  • art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 5 febbraio 2007
  • art. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 5 febbraio 2007
  • art. 10, Accordo tra Provincia di Trento e Regione Veneto del 29 novembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 38436

È inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, censurati - per asserita violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della CEDU) - nella parte in cui ratificano l'art. 10 di un Accordo sottoscritto nel novembre 2005. Tale ultimo articolo, nell'ambito della disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative dei due enti in ordine alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, stabilisce la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione relativa agli impianti di Val Schener e Moline. Per quanto concerne la rilevanza, il rimettente non ha descritto e argomentato gli effetti della suddetta intesa sulla sfera giuridica delle parti del giudizio dinanzi a sé pendente. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo non ha illustrato in maniera adeguata le ragioni di contrasto tra le disposizioni censurate e gli invocati parametri costituzionali: nell'ordinanza di rimessione, infatti, non si esplicita perché le norme censurate avrebbero irragionevolmente influito sulla controversia pendente tra le parti e, dunque, non si argomenta il vizio di incostituzionalità in relazione ai parametri richiamati. Per l'affermazione dell'autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 274/2011, 227/2010 e 244/2005 e la citata ordinanza n. 270/2003. Per la concorrenza di plurimi motivi di inammissibilità, v. la citata ordinanza n. 181/2009. Per l'affermazione che è sufficiente che il rimettente proponga una giustificazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione e che sono ammesse anche forme implicite di motivazione al proposito, v. le citate sentenze nn. 201/2014 e 369/1996. Per il riferimento all'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 52/2015. Nel senso della impossibilità del riferimento agli argomenti delle parti, in funzione integratrice dell'ordinanza di rimessione quanto alla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 192/2013. Per l'affermazione secondo cui è inammissibile la questione di legittimità sollevata senza un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato, v. la citata sentenza n. 236/2011 e le citate ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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