Corte costituzionale
Sentenza n. 117/2015
Corte cost., sent. 25 giugno 2015, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/2015
- Data di deposito
- 25 giugno 2015
- Data di decisione
- 12 maggio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 49, lett. a), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 49, lett. f), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 49, lett. g), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 49, lett. i), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 49, lett. e), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 3, comma 3, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1986
- art. 1, comma 49, lett. l), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 6, comma 1, lett. e), legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1986
- art. 1, comma 72, lett. a), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 9, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 1, comma 72, lett. b), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 9, comma 5, legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004
- art. 1, comma 88, legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 89, legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 93, lett. b), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 104, lett. a), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 105, legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 1, comma 108, lett. a), legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011
- art. 7, comma 5, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- comma 1, Costituzione n. 117
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- comma 2, lett. e), Costituzione n. 117
- direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
- decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 2, comma 1, direttiva UE n. 92 del 13 dicembre 2011
- art. 3, comma 3, direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- art. 26, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 38418
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 49, lett. a ), f ), g ) ed i ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che dispone l'istituzione della figura professionale della guida archeologica subacquea. Infatti, è riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili, e ciò anche con riferimento alle professioni turistiche, anche nel periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 79 del 2011, il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica. Infatti, l'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale. - Sulla competenza statale all'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006, 424/2005 e 353/2003. - Con specifico riferimento alle professioni turistiche, v. le citate sentenze nn. 178/2014, 132/2010, 271/2009 e 222/2008. - Per la preclusione alla legge regionale dell'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, v. la citata sentenza n. 328/2009.
Massima n. 38419
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, co. 49 lett. e ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 - modificativo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1986 - il quale consente agli interpreti turistici riconosciuti dalle Camere di commercio l'iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche. La legge regionale n. 11 del 1986, nell'attribuire autonomo rilievo all'interprete turistico, si basa sull'art. 11 della legge n. 217 del 1983, che definiva detta professione, ma che non è più in vigore. Allo stato, perciò, l'interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può prevederne l'iscrizione in un elenco professionale. - In senso analogo, in materia di professioni, v. le citate sentenze nn. 132/2010, 300/2007 e 57/2007.
Massima n. 38420
E' inammissibile, per difetto di attitudine lesiva della disposizione censurata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 49, lett. l ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, abrogativo dell'art. 6, comma 1, lett. e ), della legge regionale n. 11 del 1986, che prescriveva il requisito della idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche. Essa, infatti, interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2006, che ha enunciato il principio fondamentale per cui l'accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni della legge. Queste definiscono i requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Spetta perciò solo alla legge dello Stato la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni, con conseguente abrogazione della previgente normativa regionale, così come previsto dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. - In senso analogo, in materia di professioni, v. la citata sentenza n. 223/2007.
Massima n. 38421
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, lett. a ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 - modificativo dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004 - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, in quanto proroga il termine assegnato ai Comuni per definire le domande di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 ed ancora pendenti. Infatti, l'asserito irragionevole ampliamento dell'area della sanatoria non sussiste in quanto la disposizione censurata si limita a formulare un termine sollecitatorio entro cui i Comuni debbono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate. In particolare, il termine indicato dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2004 per inoltrare la documentazione è oramai spirato e non viene riaperto per effetto della disposizione impugnata.
Massima n. 38422
. Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, lett. b ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, modificativo del comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, che prevede l'inammissibilità del condono - per gli abusi edilizi realizzati su aree sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 47 del 1985 - «solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse». Premesso che non spetta alla legge regionale allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, la disposizione censurata va posta a raffronto con l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude la sanatoria di opere in contrasto con vincoli che comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse. Il portato normativo della norma impugnata risulta pienamente coincidente con quello di detta disposizione statale con riguardo sia al carattere assoluto della inedificabilità, sia al rilievo dei soli vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere. - Per il principio secondo cui non spetta alla legge regionale allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, v. la citata sentenza n. 196/2004. - Sul diverso caso del cosiddetto terzo condono, di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, v. le citate sentenze n. 225/2012, 290/2009 e 54/2009; ordinanza n. 150/2009.
Massima n. 38423
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e ) ed s ), l'art. 1, commi 88, 89 e 93, lett. b ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, nella parte in cui prevede che la Regione affidi la gestione provvisoria dei servizi idrici integrati ancora gestiti dalla Regione stessa ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, ed attribuisce alla cosiddetta "Struttura" lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, sia il procedimento di determinazione della tariffa. In particolare, in base a quanto stabilito fin dall'art. 2, comma 186- bis , della legge n. 191 del 2009, non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, posto che tale funzione è attribuita dall'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011, all'ente di governo istituito o designato dalla Regione. Le norme impugnate, viceversa, provvedono proprio in tal senso, invadendo le suddette attribuzioni statali. Inoltre, non può avere alcun rilievo la circostanza che la Regione Campania è ancora gestore in via di fatto di parte del servizio: l'inerzia regionale nella individuazione dell'ente di governo entro il termine inizialmente stabilito dall'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011, ed il mancato affidamento della gestione, da parte di quest'ultimo, nelle forme e nei termini inizialmente indicati dall'art. 34 del d.l. n. 179 del 2012, non può giustificare l'ulteriore esercizio di una competenza legislativa che non spetta alla Regione. Infine, con riferimento alla determinazione delle tariffe, si rileva che la competenza a partecipare al relativo procedimento è di spettanza dell'ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In forza di tale opzione normativa, appartenente alla sfera di competenza esclusiva dello Stato, è inibito al legislatore regionale riservare alla Regione una funzione che non le spetta ed il cui esercizio in via di fatto ancora una volta non giustifica l'alterazione delle sfere di competenza legislativa. - Sul servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, v. la citata sentenza n. 246/2009. - Per l'affermazione secondo cui non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, v. le citate sentenze nn. 228/2013 e 62/2012. - Per l'appartenenza del procedimento di determinazione delle tariffe alla sfera di competenza esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 29/2010.
Massima n. 38424
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo e comma secondo, lett. s ), l'art. 1, commi 104, lett. a ), e 105, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che, in attesa dell'approvazione del piano regionale di settore, proroga per un periodo massimo di cinque anni le concessioni termominerali scadute ed in fase di prosecuzione, ovvero destinate a scadere nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. La proroga automatica ivi prevista contrasta, infatti, con la libertà di stabilimento sancita all'art. 49 del Tfue nonché con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza, vigenti nell'ordinamento dell'Unione; elude, peraltro, l'obbligo della gara pubblica, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. In particolare, l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate contrasta con l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 - attuativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE - che, per l'ipotesi in cui l'attività debba essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente. Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. - Per l'ammissibilità della questione, «data la palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza rispetto ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria», v. la citata sentenza n. 114/2012. - Per l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE e del d.lgs. n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico, v. la citata sentenza n. 235/2011. - Per l'affermazione secondo cui le disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, v. le citate sentenze nn. 340/2010, 233/2010 e 180/2010. - Per l'illegittimità costituzionale della proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo, nonché di quella delle concessioni idriche, v. le citate sentenze nn. 171/2013 e 114/2012.
Massima n. 38425
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), l'art. 1, comma 108, lett. a ), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l'esercizio della concessione termominerale, purché siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), e perciò anche prima che esse siano concluse favorevolmente. La disposizione censurata, infatti, contrasta con l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, di recepimento della normativa dell'Unione, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto, sia il diritto dell'Unione (direttive 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, e 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE), sia la normativa statale di recepimento (art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997), prevedono che VIA e VINCA debbano precedere l'avvio dell'attività. Conseguentemente, una volta postulata la necessità di avviare tali procedure, non vi è alcuno spazio per il legislatore regionale che gli permetta di apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti. - Per la riconducibilità della disciplina della VIA e della VINCA alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche con riferimento agli effetti connessi al rilascio di concessioni termominerali, v. la citata sentenza n. 1/2010. - Per il principio secondo cui al legislatore regionale non è consentito apportare deroghe alla natura preventiva della VIA e della VINCA, v. le citate sentenze nn. 28/2013 e 227/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, lettera a), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 49, lettera l), della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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