Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2015

Corte cost., sent. 18 giugno 2015, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2015
Data di deposito
18 giugno 2015
Data di decisione
29 aprile 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 38415

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184, censurato in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo la prospettazione del giudice a quo , vieterebbe il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi inferiori a tremila euro annui. Il rimettente ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene applicabile al caso concreto la regola generale del divieto di cumulo, diversamente da quanto accade nel caso di lavoro subordinato a tempo parziale, di tipo verticale, orizzontale e ciclico, e nel caso delle prestazioni occasionali di tipo accessorio. L'indeterminatezza della fattispecie, che non consente di comprendere la natura e i caratteri del lavoro in questione, nonché il regime di tutele applicabile, impedisce di valutare l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto e, di conseguenza, l'eventuale irragionevolezza della discriminazione derivante dalla norma censurata. Per l'affermazione che l'indeterminatezza della fattispecie descritta nell'ordinanza di rimessione impedisce alla Corte costituzionale di valutare l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo , v. la citata sentenza n. 139/2014 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 276/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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