Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2015

Corte cost., sent. 15 giugno 2015, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2015
Data di deposito
15 giugno 2015
Data di decisione
14 maggio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, n. 1 bis, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
  • art. 21, comma 1, n. 2, legge n. 18 del 24 gennaio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 38411

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1- bis ) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n.18, impugnato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost., nella parte in cui prevede, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. Il mero riferimento all'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun'altra indicazione, non può essere considerato motivazione sufficiente né plausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea ai fini dell'ammissibilità dell'azione di legittimità costituzionale. La disposizione impugnata, differentemente dall'ipotesi delle elezioni per il Parlamento Nazionale, non crea alcuna zona franca sottratta al sindacato costituzionale. Ne consegue che le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto nonché sollevarsi incidentalmente questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano. - Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, e sul conseguente controllo della sua rilevanza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 263/1994. - Sul riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione ad agire, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 1/2014, 91/2013, 280/279, 61/2012 e 270/2010. - Sul sindacato di costituzionalità di leggi concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 384/1991 e 226/1976. - Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 200/2014, 50/2007, 173/1994, 124/1968 e 17/1960. Sulla sottrazione del controllo dei risultati elettorali in capo al giudice comune, v., ex plurimis , le citate sentenze 259/2009 e 113/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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