Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/2015
Corte cost., ord. 17 marzo 2015, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/2015
- Data di deposito
- 17 marzo 2015
- Data di decisione
- 25 febbraio 2015
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:40
Norme oggetto del giudizio
- Sentenza della Corte di cassazione - sez. un. civili n. 16305 del 28 giugno 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38281
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e a nome del Consiglio dei ministri, nei confronti della Corte di cassazione in relazione alla sentenza con la quale è stato respinto, per motivi di giurisdizione, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato la sindacabilità della deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale si era deciso di non avviare le trattative, ex art. 8, comma terzo, Cost., finalizzate alla conclusione dell'intesa tra lo Stato e l'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione ad essere parte del conflitto di attribuzione. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita dagli artt. 8, terzo comma, 92 e 95 Cost., in relazione alla funzione di indirizzo politico in materia religiosa. Sulla legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, v. le citate sentenze nn. 69/2013 e 286/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione con l'atto indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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