Corte costituzionale
Ordinanza n. 28/2015
Corte cost., ord. 3 marzo 2015, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 28/2015
- Data di deposito
- 3 marzo 2015
- Data di decisione
- 28 gennaio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:28
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 6, par. 3), lett. b), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38257
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 3, lett. b , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato in corso di dibattimento, ove il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta nei sensi auspicati dal rimettente la sentenza n. 273 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione». La questione è pertanto divenuta priva di oggetto in quanto la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento, in parte qua , con efficacia ex tunc . Nello stesso senso, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 276/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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