Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/2015
Corte cost., ord. 11 dicembre 2015, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/2015
- Data di deposito
- 11 dicembre 2015
- Data di decisione
- 17 novembre 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 78 del 23 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 38669
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui riconosce l'indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgenti identiche mansioni di soccorso e salvataggio. La disposizione impugnata, nel riconoscere l'emolumento in esame al personale delle forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso apposite procedure negoziali. La norma impugnata è, pertanto, inidonea a sostenere l'oggetto della censura e avrebbe potuto essere evocata, tutt'al più, quale tertium comparationis su cui misurare l'asserita lesione del principio di uguaglianza. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. la citata sentenza n. 27/2015. Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inidoneità della norma impugnata a sostenere l'oggetto della censura, v. la citata sentenza n. 303/1992. Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inapplicabilità, nel giudizio principale, della norma ritenuta costituzionalmente sospetta, v. le citate ordinanze nn. 217/2003, 230/2000, 99/1999 e 96/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze