Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/2015

Corte cost., ord. 11 dicembre 2015, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/2015
Data di deposito
11 dicembre 2015
Data di decisione
17 novembre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 78 del 23 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 38669

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui riconosce l'indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgenti identiche mansioni di soccorso e salvataggio. La disposizione impugnata, nel riconoscere l'emolumento in esame al personale delle forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso apposite procedure negoziali. La norma impugnata è, pertanto, inidonea a sostenere l'oggetto della censura e avrebbe potuto essere evocata, tutt'al più, quale tertium comparationis su cui misurare l'asserita lesione del principio di uguaglianza. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. la citata sentenza n. 27/2015. Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inidoneità della norma impugnata a sostenere l'oggetto della censura, v. la citata sentenza n. 303/1992. Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inapplicabilità, nel giudizio principale, della norma ritenuta costituzionalmente sospetta, v. le citate ordinanze nn. 217/2003, 230/2000, 99/1999 e 96/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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