Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2015
Corte cost., ord. 26 novembre 2015, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2015
- Data di deposito
- 26 novembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 139, comma 2, ultimo periodo, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 32, comma 3, ter, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
- art. 32, comma 3, quater, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38626
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dall'art. 32, comma 3- ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) - e 32, comma 3- quater , dello stesso d.l. n.1 del 2012, impugnati in quanto stabiliscono l'esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità derivanti da incidenti stradali non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, e che il risarcimento stesso possa aver luogo solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 235 del 2014 che ha escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che può quindi, essere anche solo «visivamente» accertato) ed ha ritenuto non censurabile la prescrizione della ulteriore e necessaria diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno "permanente" alle microlesioni di che trattasi. Inoltre, in relazione a tale seconda tipologia di danno, è stato ritenuto ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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