Corte costituzionale
Ordinanza n. 226/2015
Corte cost., ord. 5 novembre 2015, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 226/2015
- Data di deposito
- 5 novembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 24, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38595
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, la sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, che è stata, pertanto, rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, quando la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 173/2015, 30/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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