Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/2015

Corte cost., ord. 5 novembre 2015, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
226/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
21 ottobre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 24, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
  • legge n. 44 del 26 aprile 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38595

Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, la sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, che è stata, pertanto, rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, quando la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 173/2015, 30/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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