Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/2015

Corte cost., ord. 22 ottobre 2015, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/2015
Data di deposito
22 ottobre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 11, decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011
  • legge n. 14 del 24 febbraio 2012
  • art. 12, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38572

Sono manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente descrizione della fattispecie a quo , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 36 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111), dell'art. 11 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2012, n. 14), e dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135). Le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento del personale ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso. I ricorrenti non motivano riguardo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme anzidette. In particolare, non viene valutato dal giudice a quo se, ai fini della normativa citata, ANAS spa debba considerarsi "pubblica amministrazione", e se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS spa mediante esperimento di concorso e/o selezione pubblica. Sull'impossibilità di considerare questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 83/2015, 56/2015, 37/2015 e 34/2015. Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2015 e 18/2015. Sulle procedure di concorso e selezione pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 225/2010 e 293/2009. Sulle indicazioni indispensabili che l'ordinanza di rimessione deve contenere, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 128/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e dalla Corte d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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