Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2015
Corte cost., ord. 22 ottobre 2015, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2015
- Data di deposito
- 22 ottobre 2015
- Data di decisione
- 7 ottobre 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 11, decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011
- legge n. 14 del 24 febbraio 2012
- art. 12, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38572
Sono manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente descrizione della fattispecie a quo , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 36 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111), dell'art. 11 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2012, n. 14), e dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135). Le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento del personale ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso. I ricorrenti non motivano riguardo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme anzidette. In particolare, non viene valutato dal giudice a quo se, ai fini della normativa citata, ANAS spa debba considerarsi "pubblica amministrazione", e se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS spa mediante esperimento di concorso e/o selezione pubblica. Sull'impossibilità di considerare questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 83/2015, 56/2015, 37/2015 e 34/2015. Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2015 e 18/2015. Sulle procedure di concorso e selezione pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 225/2010 e 293/2009. Sulle indicazioni indispensabili che l'ordinanza di rimessione deve contenere, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 128/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e dalla Corte d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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