Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/2015
Corte cost., ord. 24 luglio 2015, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/2015
- Data di deposito
- 24 luglio 2015
- Data di decisione
- 10 giugno 2015
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 275, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
- legge n. 38 del 23 aprile 2009
- art. 2, comma 1, lett. a-bis), decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 38532
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a ) e a- bis ), del d.l. n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2009, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata approvata una disposizione (art. 4, comma 1, legge n. 47 del 2015) che modifica l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eliminando il vulnus costituzionale censurato dal giudice rimettente. A fronte di questo ius superveniens , spetta al giudice rimettente la la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 53/2015 e 20/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze