Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/2015
Corte cost., ord. 16 luglio 2015, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/2015
- Data di deposito
- 16 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 19, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38514
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, prevede che, nel settore del cosiddetto Parastato, il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex -dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio e che, in quest'ultimo caso, il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 e trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa. Invero, come già rilevato in ordine ad analoga questione dichiarata non fondata con la sentenza n. 156 del 2014, la disposizione censurata non contrasta con alcuno dei parametri evocati dai rimettenti in quanto, da un lato - intervenendo in una situazione di oggettiva incertezza interpretativa tradottasi in un conclamato contrasto giurisprudenziale in ordine ai destinatari della misura imposta - non incide su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione; dall'altro, perché essa, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, risponde ad obiettivi d'indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 156/2014. Sulla possibilità, per il legislatore, di adottare norme retroattive purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, v. la citata sentenza n. 264/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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