Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/2015

Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
167/2015
Data di deposito
15 luglio 2015
Data di decisione
8 luglio 2015
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
  • art. 7, comma 4, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
  • art. 13, comma 2, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
  • art. 13, comma 3, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
  • art. 7, comma 3, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38505

È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in relazione agli artt. 23, 97 e 117, terzo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 123/2015, 111/2015, 105/2015, 228/2002, 182/2002 e 65/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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