Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/2015
Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
- art. 7, comma 4, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
- art. 13, comma 2, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
- art. 13, comma 3, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
- art. 7, comma 3, (disegno di legge nn. 381-3-306-346), delibera legislativa Regione Siciliana n. 381 del 26 marzo 2014
Parametri
- art. 23, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2, comma 95, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Massime
Massima n. 38505
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in relazione agli artt. 23, 97 e 117, terzo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 123/2015, 111/2015, 105/2015, 228/2002, 182/2002 e 65/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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