Corte costituzionale
Ordinanza n. 163/2015
Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 163/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:163
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. c), delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
- art. 1, comma 2, punto 1 bis, delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
- art. 1, comma 2, punto 1 ter, delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
- art. 1, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
- 51-38-bis, disegno di legge
Parametri
Massime
Massima n. 38501
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lett. c), 2, punti 1-bis) e 1-ter), e 3 del disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-bis - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze