Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/2015

Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
163/2015
Data di deposito
15 luglio 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. c), delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
  • art. 1, comma 2, punto 1 bis, delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
  • art. 1, comma 2, punto 1 ter, delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
  • art. 1, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 70 del 12 agosto 2013
  • 51-38-bis, disegno di legge

Parametri

Massime

Massima n. 38501

È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lett. c), 2, punti 1-bis) e 1-ter), e 3 del disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-bis - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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