Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2015

Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/2015
Data di deposito
15 luglio 2015
Data di decisione
8 giugno 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 554, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38497

È manifestamente inammissibile ? per difetto di interesse della ricorrente Regione Sardegna a proseguire il giudizio ? la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? Legge di stabilità 2013), il quale prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». La disposizione censurata, infatti, è carente di qualunque potenzialità lesiva poiché la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione di gran parte delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 rispetto alle quali la clausola di salvaguardia in esame dovrebbe esercitare la propria funzione. Quanto alle residue disposizioni, non fatte oggetto di rinuncia, è intervenuta la sentenza n. 155 del 2015 che ha definito le altre impugnazioni proposte dalla Regione. In ordine alla rinuncia della Regione Sardegna all'impugnazione delle altre disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 141/2015, 77/2015 e 75/2015; ordinanze nn. 121/2015, 68/2015 e 62/2015. Sulle residue disposizioni della legge n. 228 del 2012, non oggetto di rinuncia da parte della Regione Sardegna, v. la citata sentenza n. 155/2015. Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, di questioni promosse "in via cautelativa ed ipotetica" sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, v. le citate sentenze nn. 298/2012, 249/2005, 412/2004 e 228/2003. Nel senso che le questioni, anche se promosse "in via cautelativa ed ipotetica", devono essere strumentali alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, una volta che se ne lamentino violazioni dirette e immediate, v. la citata ordinanza n. 342/2009. Sulla carenza di potenzialità lesiva della clausola di salvaguardia, v. la citata sentenza n. 77/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza», dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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