Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/2015
Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 giugno 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 554, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 38497
È manifestamente inammissibile ? per difetto di interesse della ricorrente Regione Sardegna a proseguire il giudizio ? la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? Legge di stabilità 2013), il quale prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». La disposizione censurata, infatti, è carente di qualunque potenzialità lesiva poiché la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione di gran parte delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 rispetto alle quali la clausola di salvaguardia in esame dovrebbe esercitare la propria funzione. Quanto alle residue disposizioni, non fatte oggetto di rinuncia, è intervenuta la sentenza n. 155 del 2015 che ha definito le altre impugnazioni proposte dalla Regione. In ordine alla rinuncia della Regione Sardegna all'impugnazione delle altre disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 141/2015, 77/2015 e 75/2015; ordinanze nn. 121/2015, 68/2015 e 62/2015. Sulle residue disposizioni della legge n. 228 del 2012, non oggetto di rinuncia da parte della Regione Sardegna, v. la citata sentenza n. 155/2015. Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, di questioni promosse "in via cautelativa ed ipotetica" sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, v. le citate sentenze nn. 298/2012, 249/2005, 412/2004 e 228/2003. Nel senso che le questioni, anche se promosse "in via cautelativa ed ipotetica", devono essere strumentali alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, una volta che se ne lamentino violazioni dirette e immediate, v. la citata ordinanza n. 342/2009. Sulla carenza di potenzialità lesiva della clausola di salvaguardia, v. la citata sentenza n. 77/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza», dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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