Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2015
Corte cost., ord. 18 giugno 2015, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2015
- Data di deposito
- 18 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 14, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 2, comma 5, ter, decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013
- legge n. 124 del 28 ottobre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38416
Sono manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14- bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) e dell'art. 2, comma 5- ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost., «nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici [per gli immobili rurali], senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi». Infatti, il rimettente non ha valutato, innanzitutto, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2012, emanato ai sensi del censurato art. 13, comma 14- bis , con cui «sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; le ordinanze di rimessione non hanno esaminato la conseguente regolamentazione data al procedimento di annotazione della ruralità, in particolare, dall'art. 4, il cui primo comma dispone: «L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande[...]». Inoltre, il rimettente non ha in alcun modo esaminato l'esistenza dei generali rimedi impugnatori che consentono ai Comuni la contestazione in giudizio degli atti di annotazione, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Neanche sono state prese in considerazione le sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000) né le sanzioni amministrative; né, infine, la circostanza che il mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità dichiarati legittima i Comuni, oltre al recupero dell'imposta dovuta con gli interessi legali, all'irrogazione delle sanzioni previste per l'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta medesima. Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate decisioni: sentenze nn. 27/2015, 251/2014 e 165/2014; ordinanza n. 194/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze