Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2015
Corte cost., ord. 15 giugno 2015, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2015
- Data di deposito
- 15 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana n. 566 del 18 dicembre 2013
- art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana n. 566 del 18 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38412
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, primo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 566-Stralcio I, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 18 dicembre 2013, recante «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50». Per effetto della sentenza n. 255/2014 della Corte costituzionale, infatti, è venuto meno il peculiare sistema di controllo preventivo previsto per la sola Regione siciliana, applicandosi ora il comune regime del controllo successivo di cui agli artt. 127 Cost. e 31 l. n. 87 del 1953: ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, non essendo più previsto che la Corte eserciti il sindacato sulla delibera legislativa prima che essa sia divenuta legge in senso proprio. La mancata promulgazione delle disposizioni impugnate preclude anche la possibilità di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. - In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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