Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2015
Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2015
- Data di deposito
- 5 giugno 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:103
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38401
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 48 del 2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittima, nei sensi auspicati dal rimettente, la norma censurata, che, dunque, è già stata rimossa dall'ordinamento in parte qua , con efficacia ex tunc . Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'impugnato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nei sensi auspicati dal rimettente, v. la citata sentenza n. 48/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 28/2015 e 206/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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