Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2014

Corte cost., sent. 10 aprile 2014, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2014
Data di deposito
10 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, nel testo originario e nel testo sostituito dalla, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 21 febbraio 2013
  • art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 aprile 2013
  • art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 2 agosto 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37855

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 - sia nel testo originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 - che esclude le assunzioni di personale a progetto da impiegare nei "cantieri comunali per l'occupazione" e nei "cantieri verdi" dai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Infatti, tale norma interposta - in base alla quale «a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [...]» - costituisce un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ritenuto applicabile, più di una volta, alla stessa Regione autonoma Sardegna come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti in subiecta materia ad altre Regioni a statuto speciale. Essa, inoltre, ha, un ambito di applicazione talmente ampio da poterci ricondurre anche i lavori socialmente utili evocati dalla norma regionale censurata, i quali, pur presentando tratti di specialità, rappresentano, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale. La disposizione impugnata, poi, non rientra nella deroga prevista per gli interventi nel settore sociale dallo stesso art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 poiché dall'esame del complesso normativo in tema di "cantieri comunali", si ricava che la loro destinazione, lungi dall'essere circoscritta alle funzioni del settore sociale riconosciute agli enti locali, ricomprende tutta una serie di opere e attività non riconducibili alla deroga richiamata. La denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sussiste anche per l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 che ha sostituito il testo della disposizione regionale impugnata sancendo a priori l'inerenza al settore sociale dei «progetti speciali» in esame e delle «assunzioni» ivi previste. Il dettato del suddetto art. 1, infatti, è troppo generico, anche alla luce del quadro normativo complessivo in tema di «cantieri comunali», per contenere le «assunzioni di progetto» di cui si controverte nell'alveo ristretto delle assunzioni eccezionalmente concesse agli enti locali fuori dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 solo perché assolutamente indispensabili per lo svolgimento di peculiari funzioni, come quelle, per quanto qui rileva, del settore sociale. (È assorbita l'ulteriore questione per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.). - Sulla qualificazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», v. le decisioni nn. 289/2013, 18/2013, 262/2012 e 173/2012. - Sull'applicabilità dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», alla Regione autonoma Sardegna come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti in subiecta materia ad altre Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 277/2013, 3/2013, 217/2012 e 212/2012.

Massima n. 37856

È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21, impugnato in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., che, successivamente alla proposizione del ricorso ha stabilito che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica, classificando le relative spese come spese di investimento. Infatti, per un verso, esso richiama per le assunzioni previste nei progetti speciali attuati ai sensi dell'art. 24 della legge reg. n. 4 del 2000 le già ritenute illegittime disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2013. Per altro verso, perché, distinguendo immotivatamente gli interventi omogenei regolati dall'art. 94 della legge reg. n. 11 del 1988 (e successive modifiche e integrazioni), qualifica genericamente «di investimento» tutte le relative spese. In tal modo, la disposizione regionale censurata classifica come tali anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in esame, finendo per aggirare il limite invalicabile di spesa evocato dal Governo a parametro interposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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