Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2014

Corte cost., sent. 8 aprile 2014, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/2014
Data di deposito
8 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 16, comma 2, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012
  • art. 16, comma 2, terzo periodo, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 16, comma 2, quarto periodo, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 16, comma 2, quinto periodo, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37839

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 5 Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. Il ricorso, infatti, è generico quanto alla motivazione e carente quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze. - Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale per genericità del ricorso, v. la citata sentenza n. 246/2012.

Massima n. 37840

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. La Regione ricorrente, infatti, si limita solo ad indicare numericamente il parametro di cui all'art. 117, comma 2, Cost., senza alcuna ulteriore motivazione; quanto all'art. 117, comma 1, non specifica quali sarebbero le norme dell'Unione europea lese e non svolge neppure alcuna argomentazione atta a spiegare per quale ragione la prevista ripartizione tra le Regioni dell'ammontare del concorso finanziario al patto di stabilità in relazione ai consumi intermedi indurrebbe le Regioni medesime ad adottare un criterio di organizzazione non in armonia con i vincoli economici e finanziari europei.

Massima n. 37841

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost., l'art. 16, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015». La disposizione censurata, infatti - nel determinare l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione al patto di stabilità, prevede che in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente la determinazione di tale concorso è effettuata esclusivamente «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi». Così disponendo, essa non soddisfa la condizione, richiesta da un consolidato orientamento della Corte, della necessaria "transitorietà" delle misure restrittive in quanto contempla l'adozione di tali misure non per un limitato periodo di tempo per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato, prevedendo l'adozione del decreto ministeriale «entro il 15 febbraio di ciascun anno». Il suddetto dies ad quem, che non può essere dedotto discrezionalmente per non sostituirsi a scelte che competono al legislatore, va ricavato dal complesso della normativa, ed è individuabile con l'anno 2015. - Sulla riconducibilità della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali nella finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004. - Sulla possibilità per il legislatore nazionale di imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 52/2010, 237/2009 e 139/2009. - Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» e che toccano singole voci di spesa che comunque corrispondono a un importante aggregato della spesa di parte corrente, come nel caso delle spese per il personale, v. le citate sentenze nn. 287/2013 e 169/2007. - Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» e che il relativo contenimento sia comunque «transitorio», in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 22/2014, 236/2013, 256/2013, 229/2013, 205/2013, 193/2012, 169/2007. - Sulla necessità di un termine finale delle misure di contenimento imposte dal legislatore statale alla spesa di enti pubblici regionali, in modo da assicurare la natura transitoria di tali misure senza stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno finanziario in corso, v. la citata sentenza n. 193/2012.

Massima n. 37842

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 119 Cost., il quarto ed il quinto periodo dell'art. 16, comma 2, del d.l 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) che contengono previsioni volte a disciplinare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Più in particolare, tali disposizioni impongono il taglio dei trasferimenti statali in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria (taglio che, tuttavia, non tocca le risorse relative al servizio sanitario ed al trasporto pubblico locale), commisurandolo all'ammontare delle spese sostenute dalle Regioni per i consumi intermedi, nel senso di imporre maggiori riduzioni a quelle Regioni che abbiano effettuato maggiori spese per i suddetti consumi intermedi, fino al punto di costringere quelle Regioni che abbiano effettuato spese molto elevate per i consumi intermedi, superiori ai trasferimenti statali dovuti, a restituire al bilancio dello Stato le somme residue. Le disposizioni censurate contrastano col ricordato parametro costituzionale in quanto non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli «territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.), né che esse siano volte a fornire quelle «risorse aggiuntive», che lo Stato - dal quale, peraltro, dovrebbero provenire - destina esclusivamente a «determinate» Regioni per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, quinto comma, Cost.), con riferimento a specifici ambiti territoriali e/o a particolari categorie svantaggiate. - Sulla necessità che gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, seguano le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 284/2009. - Sull'obbligo per tutti gli enti del settore pubblico allargato di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, v., ex plurimis , sentenza n. 52/2010. - Sulla necessità che la perequazione degli squilibri economici in ambito regionale rispetti le modalità previste dalla Costituzione, v. le sentenze nn. 254/2013 e 176/2012. - Sull'art. 119, quinto comma, Cost. v., ex plurimis , sentenze nn. 273/2013, 451/2006, 107/2005, 423/2004, 320/2004, 49/2004 e 16/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «e del terzo periodo»;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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