Corte costituzionale
Sentenza n. 65/2014
Corte cost., sent. 1° aprile 2014, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/2014
- Data di deposito
- 1° aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 14, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 54, comma 4, lett. a), seconda parte, legge n. 69 del 18 giugno 2009
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 54, comma 4, lett. a), legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 37821
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. La riserva di collegialità si conforma al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a ), della legge delega n. 69 del 2009 che ha imposto al Governo il rispetto dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante fissati dalla legislazione vigente. Infatti, considerato che l'art. 50- bis cod. proc. civ. affida al tribunale in composizione collegiale i procedimenti in camera di consiglio e l'art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevedeva espressamente lo svolgimento camerale delle controversie sulla liquidazione degli onorari forensi, il previgente modello processuale, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, era imperniato sulla collegialità del giudicante, semplicemente ribadita dal legislatore delegato in ossequio al citato criterio direttivo. L'inconvertibilità del rito sommario in quello ordinario è, invece, conforme all'art. 54, comma 4, lett. b ), n. 2, della legge delega che esclude la possibilità della conversione per i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa. Del resto, lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso; e la riforma del 2011 ha stabilito il divieto di conversione per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, perseguendo così finalità di riduzione e semplificazione dei riti civili.
Massima n. 37822
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, lett. a ), della legge 18 giugno 2009, n. 69, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dall'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942, riservando così al collegio, anziché al giudice monocratico, la trattazione e la decisione delle controversie in materia di liquidazione di onorari forensi. Infatti, il principio di cui all'art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. Inoltre, le molteplici peculiarità che connotano il rito previsto per le controversie in esame (riserva di collegialità, criteri di determinazione della competenza, regime delle impugnazioni, possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello e di partecipare personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore) impediscono una valutazione comparativa con i procedimenti relativi alle controversie sulla sussistenza del credito del professionista, trattati dal giudice monocratico nelle forme del rito ordinario di cognizione. Invero, in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi - che ben può costituire una delle modalità attraverso le quali disciplinare in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario - può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore. - Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione», v., ex multis , le citate sentenze nn. 272/2008, 287/2007 e 44/2006. - Per l'affermazione che «nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore con il limite della non manifesta irragionevolezza», v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2013, 304/2012 e ordinanza n. 141/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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