Corte costituzionale

Sentenza n. 60/2014

Corte cost., sent. 28 marzo 2014, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/2014
Data di deposito
28 marzo 2014
Data di decisione
24 marzo 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 180 del 10 novembre 2008
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 180 del 10 novembre 2008
  • legge n. 1 del 9 gennaio 2009
  • art. 1, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 180 del 10 novembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 37798

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, impugnato con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., che pone vincoli e limiti per le assunzioni da parte delle Università, anche relativamente ai ricercatori vincitori di concorso. Non è condivisibile, infatti, la tesi sostenuta dal rimettente in base alla quale la normativa censurata fisserebbe regole differenti a seconda che si tratti di università cosiddette "non virtuose" (che hanno, cioè, superato un determinato limite di spesa fissato dalla legge) e atenei "virtuosi, prevedendo per le prime un generale divieto di procedere a nuove assunzioni, salvo la possibilità di completare quelle dei ricercatori vincitori di procedure concorsuali in atto; per i secondi, invece, le nuove assunzioni, pur non essendovi un divieto assoluto, sarebbero limitate a un contingente numericamente tale da produrre una spesa non superiore al cinquanta per cento di quella relativa all'anno precedente, senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia diretta a favorire il completamento delle procedure concorsuali in atto, sia pure ad invarianza di spesa. Posto che una disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima non quando sia possibile trarne un significato in contrasto con il dettato costituzionale, ma quando non sia possibile dedurne alcun significato conforme a Costituzione, la ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non può trovare accoglimento poiché fondata su un erroneo presupposto interpretativo che finisce per sovvertire la ratio dell'intervento legislativo, comportando che gli atenei "non virtuosi" ben potrebbero, nel completare le assunzioni dei ricercatori di cui sopra, oltrepassare il limite del cinquanta per cento che, invece, sarebbe operativo per le università "virtuose". Le censure sollevate, quindi, risultano non fondate proprio perché i commi censurati devono essere interpretati nel senso che anche le università rispettose dei parametri legislativi possono completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi, e, conseguentemente, il limite del cinquanta per cento deve essere inteso come relativo alla assunzione di personale ulteriore rispetto ai ricercatori già vincitori di concorso. Da ciò consegue anche la non fondatezza delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 33 e 97 Cost., basate sull'idea che il legislatore può imporre vincoli e limiti all'esercizio dell'autonomia universitaria o incidere su alcune scelte organizzative e gestionali delle amministrazioni pubbliche purché non siano frutto di scelte irragionevoli e ingiustificate. Infatti, dalla ricordata interpretazione, conforme a Costituzione, della normativa censurata deriva l'esclusione del carattere irragionevole della stessa.

Massima n. 37799

È inammissibile, per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la non operatività del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento - vale a dire, all'avvenuta conclusione - della procedura concorsuale alla data di entrata della legge di conversione del predetto decreto. Posto che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione sia delle modalità di tale blocco, sia di eventuali eccezioni, sia dei tempi entro i quali queste ultime sono destinate ad operare, ad ogni modo l'ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, perché non indica se viene chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli la norma censurata oppure una pronuncia additiva, dai contenuti non chiariti. - Sull'individuazione della data a cui fare riferimento per l'assunzione di una o più categorie di personale, v. le citate sentenze nn. 94/2009, 341/2007, 35/2004 e ordinanza n. 61/2010. - Sull'inammissibilità della questione perché l'ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, che non chiarisce se viene chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli integralmente la norma censurata ovvero una pronuncia additiva, v. la citata ordinanza n. 318/2013.

Massima n. 37800

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., «nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione - a carico delle università "non virtuose" - non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione». La questione, infatti, è sollevata in relazione ad una mera eventualità, perciò in termini ipotetici e astratti o comunque prematuri, che la rendono non rilevante nel giudizio a quo . - Sull'inammissibilità della questione sollevata in relazione ad una mera eventualità, perciò in termini ipotetici e astratti o comunque prematuri, v., ex plurimis , sentenza n. 317/2009, nonché ordinanze nn. 96/2010, 77/2009, 311/2007 e 56/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, sollevate dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 42 del 2013);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, «nella parte in cui subordina la non operatività del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento - vale a dire, all'avvenuta conclusione - della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180», sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 134 del 2012);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, «nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione - a carico delle università "non virtuose" - non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione», sollevate dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 58 del 2013).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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