Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2014

Corte cost., sent. 10 marzo 2014, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2014
Data di deposito
10 marzo 2014
Data di decisione
26 febbraio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:41

Parametri

Massime

Massima n. 37723

È inammissibile il conflitto di attribuzioni, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione col quale sono stati assegnati un determinato (e contestato) numero di seggi elettorali ad una circoscrizione regionale. Per aversi conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, infatti, occorre in primo luogo che la prima lamenti non una qualsiasi lesione, ma la lesione di una propria competenza costituzionale. In secondo luogo, poi, con riguardo al rapporto fra atto (amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso è attuazione, in sede di conflitto di attribuzione non è possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati. Nel caso in esame, infatti, la lesione lamentata dalla ricorrente è riconducibile non già all'atto impugnato, ma alla norma di legge di cui esso è attuazione, poiché il verbale è stato redatto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale senza alcun margine di autonoma valutazione, in puntuale esecuzione dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957. Non può essere accolta, di conseguenza, l'ulteriore richiesta della ricorrente alla Corte di sollevare innanzi a sé, in via di incidente nel presente giudizio, questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 56, quarto comma, Cost., in quanto ciò presuppone che si sia instaurato un giudizio per conflitto di attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e cioè un giudizio in cui si lamenta una lesione della sfera di attribuzioni della Regione, riconducibile ad un atto impugnato che sia in sé suscettibile di produrre tale lesione. - Sui requisiti per aversi la materia di un conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, v., ex plurimis , sentenza n. 206/1975. - Sulla possibilità per le Regioni di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale, v., ex plurimis , sentenze nn. 380/2007 e 27/1996. - Sull'affermazione secondo la quale la rappresentanza della comunità territoriale della Regione può concorrere alla sua legittimazione ad agire, v. le citate sentenze nn. 276/1991 e 51/1991. - Sull'impossibilità di impugnare, in sede di conflitto di attribuzione, atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati, v., ex plurimis , la sentenza n. 472/1995. - Sull'affermazione in base alla quale la Corte può sollevare innanzi a sé, in via di incidente nel giudizio, questione di legittimità costituzionale solo se si sia instaurato un giudizio per conflitto di attribuzione avente un suo oggetto autonomo, v., ex plurimis , sentenze nn. 467/1997, 215/1996 e 472/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, in relazione al verbale del 5 marzo 2013 dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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