Corte costituzionale
Sentenza n. 4/2014
Corte cost., sent. 23 gennaio 2014, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/2014
- Data di deposito
- 23 gennaio 2014
- Data di decisione
- 15 gennaio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 13 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37589
E' inammissibile, per la mancata menzione del parametro nella deliberazione ad impugnare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento all'art. 97 Cost. Infatti, la relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la deliberazione ad impugnare del Consiglio dei ministri, non fa nessuna menzione di detto parametro, pur evocato nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, considerato il carattere dispositivo dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione dell'organo chiamato ad esprimere la volontà dell'ente preclude alla Corte l'esame nel merito della questione. - V. la citata sentenza n. 7/2011.
Massima n. 37590
E'costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., nella formulazione antecedente alla revisione costituzionale operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25, in quanto, stabilendo che ai direttori generali che decadono dall'incarico venga corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso, omette di indicare le modalità di copertura dei connessi oneri, in violazione del principio della previa determinazione della copertura finanziaria in sede legislativa. Tale principio, infatti, integrando una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile, applicabile anche al legislatore regionale, impone di indicare i mezzi finanziari per fare fronte a qualunque onere nascente dal contenuto della legge. (Assorbimento di ulteriore profilo di censura). - Sul principio della previa copertura della spesa in sede legislativa, v. citate, ex plurimis , le sentenze nn. 68/2011, 192/2012 e 51/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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